Regolamento di servizioTitolo XICapo I

Art. 355

In vigore dal 10 apr 2001
I generali di brigata comandanti dei gruppi di legioni della Regia guardia di finanza dipendono direttamente dal comandante generale del Corpo ed hanno il compito di: a) esercitare l'alta vigilanza sulla disciplina ed azione direttiva, di coordinamento e di controllo sull'organizzazione e sull'andamento del servizio d'istituto dei reparti della rispettiva circoscrizione; b) presiedere all'istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dei reparti dipendenti; c) eseguire le ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie alle dipendenti legioni; d) indirizzare e consigliare i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine, intervenendo, quando ne sia il caso, con diretti provvedimenti intesi ad eliminare deficienze ed irregolarità di qualsiasi specie, ed imprimere una buona direzione ad ogni ramo del servizio; e) assicurarsi che i reparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano costantemente tenute al corrente con le direttive e gli ordini superiori; f) proporre al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti ed alle altre autorità competenti tutto ciò che le interessa per il migliore andamento dei servizi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-355

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Art. 355 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo