Regolamento di servizio›Capo III
Art. 360
In vigore dal 10 apr 2001
Gli intendenti di finanza e gli ispettori compartimentali dei monopoli richiedono ai comandanti di circolo i provvedimenti di vigilanza, che ritengono necessari in relazione al movimento del contrabbando ed alle altre frodi che si verifichino nella rispettiva circoscrizione. I comandanti di circolo, debbono in tale caso disporre i servizi opportuni, riferendo poi alle autorità predette l'esito dei provvedimenti adottati.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-360