Regolamento di servizio›Capo III
Art. 363
In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini del servizio investigativo, i comandanti di circolo, abbiano o non nuclei alla dipendenza, debbono assolvere i seguenti compiti:
a) sentire il parere dei capi degli uffici finanziari e dei rappresentanti dei consigli provinciali dell'economia nazionale, in merito alle presumibili cause delle diminuzioni di introiti segnalate dal comando di legione nei casi di cui alla lettera a) del precedente ; completare, mediante raccolta di informazioni riservate, le notizie fornite dai predetti funzionari e, simultaneamente, a mezzo di tutti i reparti, e specie dei nuclei dislocati nella regione dove la diminuzione d'introiti si fosse verificata, intensificare le operazioni di polizia repressiva nel ramo di servizio cui le predette diminuzioni si riferiscono.
In merito alle indagini, ai provvedimenti repressivi predetti ed ai risultati ottenuti, i comandanti di circolo riferiscono di volta in volta ai comandanti di legione;
b) provvedere a mezzo delle brigate, e nei casi più gravi a mezzo dei nuclei, a far cessare le negligenze dei rivenditori dei generi del monopolio, e riferire ai comandanti di legione ed ai competenti ispettori compartimentali i risultati ottenuti coi provvedimenti presi;
c) fare istituire e tenere aggiornate, presso tutti i comandi delle brigate volanti, le speciali scritture stabilite dal Comando generale in correlazione ed ai fini del servizio investigativo;
d) provvedere alle segnalazioni e comunicazioni parimenti stabilite nell'interesse del servizio dei nuclei e delle volanti e per il collegamento di esso con quello degli altri reparti;
e) comunicare ai comandi di legione, alla fine di ogni semestre e di ogni esercizio finanziario, gli elementi necessari affinché tali comandi possano compilare i quadri e la relazione prescritti alla lettera h) del precedente ;
f) esaminare i quesiti sulla interpretazione delle leggi tributarie e inoltrarli al comando di legione con motivato parere.
I compiti indicati alle precedenti lettere a), e) ed f) del presente articolo, nella circoscrizione dei comandi di nucleo retti da ufficiale superiore, sono, per quanto riguarda il nucleo, di esclusiva competenza di tali comandi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-363