Regolamento di servizio›Capo II
Art. 358
In vigore dal 10 apr 2001
Nell'esecuzione dei compiti ad essi assegnati dal secondo comma dell', i comandanti di legione territoriale eseguono e fanno eseguire le disposizioni di servizio ricevute dalle autorità superiori del Corpo; provvedono con particolare cura ad assicurare che i servizi dipendenti si attuino e si svolgano con la necessaria economia di personale e con la dovuta regolarità e speditezza; ne vegliano l'andamento particolarmente ai fini dell'unità d'indirizzo e della coesione nei comandi e reparti; studiano e propongono tutte le variazioni e provvidenze utili all'esecuzione della vigilanza; mantengono le relazioni con le autorità militari, politiche, giudiziarie, ed amministrative, le cui funzioni direttive in provincia abbiano attinenza coi servizi del Corpo, e concretano con esse, per gli affari loro deferiti, di volta in volta quelle intese che necessitino pei servizi di eccezionale importanza ed estensione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-358