Regolamento di servizio›Titolo XI›Capo I
Art. 356
In vigore dal 10 apr 2001
Per assolvere le attribuzioni specificate nel precedente i generali di brigata comandanti dei gruppi di legioni:
a) ispezionano le dipendenti legioni, ciascuna nel suo funzionamento e nei propri organi e comandi, una volta almeno ogni due anni;
b) visitano singolarmente quei comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.
Trasmettono sempre al comando generale del Corpo le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed eventualmente, dei documenti raccolti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-356