Regolamento di servizio›Capo II
Art. 359
In vigore dal 10 apr 2001
Nei particolari compiti qui di seguito indicati, il comandante di legione è coadiuvato da un ufficio servizio, retto da un capitano alla di lui diretta dipendenza:
a) segue l'andamento delle riscossioni in ciascuna provincia, nella circoscrizione di ciascun ufficio finanziario e per ogni ramo tributario, per potere in ogni tempo indirizzare e regolare l'azione di vigilanza dei reparti secondo le varie necessità della tutela fiscale, immediatamente disponendo nel modo che compete le particolari indagini e gli accertamenti che fossero richiesti da diminuzioni di introiti le quali appaiano determinate da una non regolare osservanza delle disposizioni tributarie.
Ai predetti fini di vigilanza, i prospetti statistici delle riscossioni sono, indipendentemente dalle comunicazioni delle autorità centrali, trasmessi ai comandi di legione dai competenti uffici finanziari provinciali, come dogane, uffici tecnici di finanza, uffici compartimentali dei monopoli e intendenze di finanza; i quali ultimi uffici compartimentali ed intendenze, per le rispettive materie dei monopoli e delle tasse, segnalano nella circostanza ai comandi di legione medesimi - o, in via di urgenza, ai circoli e nuclei, informandone poi al più presto il comando di legione interessato -, per le ulteriori operazioni da compiersi sul posto, le località in cui, secondo gli studi e le osservazioni da essi compiuti o le notizie loro pervenute, si presuma o risulti che si commettano frodi tributarie.
Analogamente sono trasmessi dagli uffici-vendita e dai magazzini di vendita per i monopoli di Stato le prescritte statistiche trimestrali ed annuali, in base alle quali il comando della legione segue l'andamento dei consumi dei generi di monopolio e tempestivamente segnala ai dipendenti circoli e nuclei le zone anormali e le rivendite, per le quali ricorrano particolari rilievi o sia necessaria una particolare osservazione;
b) esamina gli atti di denunzia dei reati tributari più gravi, per accertare se vennero osservate le direttive superiori nello svolgimento del servizio repressivo; segnala ai dipendenti circoli e nuclei e al comando generale eventuali nuove forme criminose; elabora proposte di ricompense a favore dei militari che più si fossero distinti nelle operazioni di polizia repressiva;
c) esamina i prospetti settimanali delle contravvenzioni accertate nella circoscrizione legionale, per segnalare ai dipendenti comandi di circolo e nucleo e ai comandi di legione viciniori, alla fine di ciascun mese o anche a periodi più brevi, quando utile, la specie e la quantità dei generi scoperti in contrabbando;
d) comunica agli altri comandi di legione copia dei verbali di denuncia elevati a carico di persone nate, domiciliate o residenti in luoghi compresi nella circoscrizione delle dette legioni o riflettenti merci provenienti o transitate dal territorio delle legioni stesse.
e) segue l'esito amministrativo o giudiziario dei contesti, allo scopo di trarne ammaestramento per regolare l'azione dei reparti della legione, per promuovere direttive dalle autorità centrali, ovvero per sollecitare la revisione giudiziaria delle sentenze;
f) inoltra con motivato parere al comando generale quesiti sulla interpretazione delle leggi tributarie o segnalazioni sulla insufficienza di tali leggi;
g) sottopone a costante esame i sistemi della vigilanza preventiva allo scopo di accertare che essa sia attuata con unità di criteri e con la maggiore possibile economia di uomini, in tutta la circoscrizione legionale, segnalando le eventuali difformità ed esponendo proposte di miglioramento dei predetti servizi al comando generale;
h) compila ed invia al comando generale, alla fine di, ogni semestre, un quadro numerico degli accertamenti repressivi ed un quadro numerico delle persone pericolose per la sicurezza tributaria e, alla fine dell'anno finanziario, una relazione sull'andamento dei servizi nella circoscrizione legionale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-359