Regolamento di servizio›Capo III
Art. 367
In vigore dal 10 apr 2001
Presso ogni comando di circolo deve essere tenuto in corrente un prospetto generale di tutti i comandi e reparti dipendenti, ed un registro di tutti i militari che sono ad essi effettivamente assegnati.
Dev'essere inoltre tenuto in corrente un altro registro indicante tutti gli uffici, i depositi, le fabbriche e gli stabilimenti in genere sottoposti alla vigilanza del Corpo, compresi nel circolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-367