Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 369
In vigore dal 10 apr 2001
Per l'esplicazione del loro mandato, i comandanti di compagnia eseguono giri d'ispezione nella propria circoscrizione e fanno visite improvvise anche di notte presso i reparti e nei posti di esecuzione del servizio, allo scopo di assicurarsi specialmente che tutte le prescrizioni di servizio vengano esattamente osservate.
A tale effetto si attengono anch'essi, per la parte che li concerne, al disposto del precedente , esaminando con speciale cura:
a) se il servizio sia ordinato, registrato, eseguito e controllato regolarmente;
b) se i comandanti dei reparti possiedano i requisiti necessari per esercitare il comando, e cioè:
se possiedano l'attitudine fisica ed il grado d'istruzione occorrenti pel servizio cui sono preposti;
se abbiano perfetta conoscenza della circoscrizione del reparto;
se siano energici e coraggiosi, e se comandino con calma e fermezza;
se addimostrino oculatezza ed attività nella scoperta delle frodi e nella ricerca delle indicazioni e notizie relative;
se mantengano il segreto sulle disposizioni del servizio e sui movimenti del personale;
se siano esatti nel rendere conto dei fatti ed indizi di contrabbando e delle mancanze dei loro dipendenti;
se tengano condotta irreprensibile ed abbiano il carattere e l'educazione che occorrono per servire d'esempio ai dipendenti e conservare il prestigio del grado;
se osservino e facciano osservare da tutti i dipendenti le prescrizioni sull'uniforme, le norme di contegno e quelle di disciplina interna delle caserme;
se il vitto soddisfi il personale e se i relativi fondi di spesa siano bene amministrati;
se i locali siano bene tenuti e sia curata l'igiene;
se sia curata la buona conservazione delle armi, delle munizioni, dei materiali di casermaggio ed altri.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-369