Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 370
In vigore dal 10 apr 2001
Oltre alle attribuzioni principali specificate negli articoli precedenti, i comandanti di compagnia assolvono i seguenti incarichi sussidiari, secondo le norme stabilite dai regolamenti concernenti i rispettivi servizi oppure in conformità di apposite istruzioni:
a) visitano periodicamente le dogane rette da sottufficiali del Corpo e riferiscono subito al direttore della circoscrizione doganale, per gli opportuni provvedimenti, ogni rilievo di servizio che al riguardo abbiano occasione di fare;
b) esercitano la sorveglianza sulle casse delle dette dogane e compiono presso di queste la verificazione annuale degli stampati e dei contrassegni, trasmettendo al direttore della circoscrizione i verbali di ricognizione delle casse e degli stampati e contrassegni anzidetti;
c) eseguono le ispezioni periodiche o straordinarie di cui siano incaricati, presso i magazzini di vendita e gli uffici-vendita del monopolio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-370