Regolamento di servizio›Capo V
Art. 371
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti dei nuclei sono personalmente responsabili della efficacia del servizio dei propri uomini.
Essi:
a) tengono in evidenza le necessità della difesa tributaria nella circoscrizione del proprio reparto;
b) mantengono frequenti rapporti coi capi degli uffici finanziari ai fini indicati nel precedente e con le autorità politiche, giudiziarie e di polizia per ogni informazione o concorso utile allo sviluppo dei servizi investigativi;
c) assegnano i compiti di servizio ai propri dipendenti, tenendo presente che la pressione della vigilanza deve essere distribuita con proporzione e continuità su tutti i rami tributari;
d) curano che alla esecuzione dei servizi sia provveduto con scrupolosa osservanza delle norme e direttive all'uopo stabilite;
e) provvedono alla istruzione dei propri dipendenti, per ottenere che sia aggiornata la loro cultura professionale, e si accertano, di volta in volta che loro affidano un servizio, che ognuno conosca esattamente le norme da osservare;
f) curano la raccolta di notizie per l'orientamento dalla difesa tributaria nella circoscrizione;
g) provvedono alle speciali scritture stabilite dal Comando generale ai fini del servizio investigativo;
h) comunicano, secondo la dipendenza, ai comandi di circolo o di legione i dati di cui alla lettera e) del ripetuto ;
i) sottopongono a speciale sorveglianza le rivendite di cui all'ultimo comma della lettera a) del precedente ;
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-371