Regolamento di servizioCapo V

Art. 371

In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti dei nuclei sono personalmente responsabili della efficacia del servizio dei propri uomini. Essi: a) tengono in evidenza le necessità della difesa tributaria nella circoscrizione del proprio reparto; b) mantengono frequenti rapporti coi capi degli uffici finanziari ai fini indicati nel precedente e con le autorità politiche, giudiziarie e di polizia per ogni informazione o concorso utile allo sviluppo dei servizi investigativi; c) assegnano i compiti di servizio ai propri dipendenti, tenendo presente che la pressione della vigilanza deve essere distribuita con proporzione e continuità su tutti i rami tributari; d) curano che alla esecuzione dei servizi sia provveduto con scrupolosa osservanza delle norme e direttive all'uopo stabilite; e) provvedono alla istruzione dei propri dipendenti, per ottenere che sia aggiornata la loro cultura professionale, e si accertano, di volta in volta che loro affidano un servizio, che ognuno conosca esattamente le norme da osservare; f) curano la raccolta di notizie per l'orientamento dalla difesa tributaria nella circoscrizione; g) provvedono alle speciali scritture stabilite dal Comando generale ai fini del servizio investigativo; h) comunicano, secondo la dipendenza, ai comandi di circolo o di legione i dati di cui alla lettera e) del ripetuto ; i) sottopongono a speciale sorveglianza le rivendite di cui all'ultimo comma della lettera a) del precedente ;

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-371

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Art. 371 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo