Regolamento di servizio›Capo VII
Art. 376
In vigore dal 10 apr 2001
Nei giri di servizio, le ispezioni ai reparti del Corpo, debbono sempre avere la precedenza sulle visite agli uffici che siano eventualmente da compiersi nelle stesse località, salvo quando le visite agli uffici mirino all'accertamento di frodi od irregolarità, oppure ad altre constatazioni che abbiano carattere di urgenza o di sorpresa.
L'itinerario dei viaggi devesi inoltre mutare frequentemente, in guisa che la visita ai vari posti riesca, per quanto sia possibile, inaspettata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-376