Regolamento di servizio

Art. 380

In vigore dal 10 apr 2001
Per annotarvi le ispezioni eseguite alle compagnie, nuclei, stazioni, tenenze, sezioni, brigate, squadriglie e relative unità, distaccamenti e corpi di guardia, nonché ai vari posti di servizio, i comandanti di circolo tengono in corrente, cronologicamente, un apposito prospetto, nel quale devono indicare con precisione la data e l'ora in cui le ispezioni sono state compiute ed accennare sommariamente i rilievi d'importanza ed i provvedimenti adottati e provocati. Analogo prospetto è tenuto dai comandanti di compagnia e di stazione naviglio per le ispezioni ai reparti e le visite agli uffici da essi compiute.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-380

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Art. 380 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo