Regolamento di servizioCapo VIII

Art. 385

In vigore dal 10 apr 2001
Oltre i doveri risultanti dai regolamenti di disciplina e d'amministrazione del Corpo, rientrano fra i compiti speciali del comandante di brigata: a) mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di linea o di territorio assegnato alla brigata, a seconda delle prescrizioni dell'ordine permanente di servizio e delle disposizioni impartite dai superiori; b) provvedere, sotto la propria responsabilità, ad assicurare la continuazione e l'efficacia del servizio, quando per mancanza di personale o per altri motivi non possa darsi esecuzione integrale all'ordine permanente, a termini dell' del presente regolamento; c) reprimere le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di qualsiasi servizio pel quale è richiesto il concorso dei militati del Corpo, e adoperarsi specialmente a scoprire le mosse del contrabbando, riferendone ai superiori e adottando intanto i provvedimenti urgenti atti ad impedirlo; d) dirigere personalmente le operazioni più difficili ed importanti delle brigate, od affidarle ai graduati ed alle guardie più capaci, quando gli sia impossibile assumerne il comando effettivo; e) tenersi in frequenti rapporti con i comandanti le brigate limitrofe per l'indispensabile collegamento del servizio dei vari reparti; f) riferire ai superiori, prontamente, le irregolarità riscontrate nei vari servizi sottoposti alla vigilanza del Corpo, le mancanze dei dipendenti, gli eventuali decessi e le malattie; g) tenere in corrente il registro di servizio della brigata, e tutti gli altri registri e scritture prescritte per le brigate dai regolamenti del Corpo e dalle relative istruzioni, h) osservare e fare osservare tutte le discipline per l'ordine interno delle caserme, specificate nei regolamenti del Corpo; i) impartire al personale dipendente la istruzione regolamentare e militare, secondo gli ordini superiori; l) fare la visita di tutto il corredo e dell'armamento del personale, ogni volta che i militari vengono destinati alla brigata e, periodicamente, almeno una volta per settimana; m) ritirare e conservare gli abiti civili dei militari che ne siano eventualmente provveduti, quando nella brigata non si eseguano servizi in borghese; n) provvedere all'ispezione delle armi dei militari che si recano in servizio o ne ritornano e curare che tutte le armi esistenti presso il reparto siano conservate assolutamente scariche, pulite ed atte all'uso; o) provocare le riparazioni e sostituzioni necessarie negli effetti di casermaggio, quando siano deteriorati od inservibili; p) curare che non si asportino dalla brigata effetti di casermaggio, oppure oggetti di vestiario senza permesso; q) adottare o provocare prontamente tutti gli altri provvedimenti in genere che le esigenze eventuali del servizio, della disciplina o della amministrazione della brigata richiedano; r) visitare, con la maggiore frequenza possibile, gli ammalati negli ospedali alla sede della brigata. Il comandante di brigata ha pure l'obbligo di presentarsi, come ne venga a conoscenza, a tutti gli ufficiali del Corpo che per qualsiasi ragione vengano a trovarsi nel comune in cui ha sede il reparto e, dove non sia dislocato altro comando o reparto militare, a tutti gli ufficiali generali che vi abbiano a sostare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-385

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Art. 385 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo