Regolamento di servizio

Art. 383

In vigore dal 10 apr 2001
Indipendentemente dai giri d'ispezione, i comandanti di tenenza e di sezione, quando avvengano nella propria circoscrizione fatti gravi ed importanti, debbono recarsi sul luogo, per verificare i fatti avvenuti e adottare i provvedimenti che reputino necessari, tenendone informato nel modo più sollecito e nei termini più precisi e completi il comandante della compagnia. I comandanti di compagnia e, con questi o da soli eventualmente gli altri ufficiali superiori in grado, non si portano sul luogo che allorquando trattisi di fatti di eccezionale gravità ed importanza, ovvero debbano controllare l'operato dell'ufficiale che ha verificato i fatti stessi. Di ogni fatto grave od importante, che riguardi militari del Corpo o comunque interessi l'ordine pubblico o la pubblica opinione, deve immediatamente essere data, col mezzo più celere, chiara ed esatta notizia al Comando generale a cura dei comandi di sezione o degli altri comandi retti da ufficiale nella cui circoscrizione il fatto si sia verificato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-383

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Art. 383 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo