Regolamento di servizioCapo VII

Art. 378

In vigore dal 10 apr 2001
Il comandante generale del Corpo, sulle proposte dei comandanti di legione, stabilisce quante volte in un anno ed in quali tempi debbano essere normalmente ispezionati i singoli reparti di ciascun circolo. Indipendentemente dalle ispezioni ordinarie stabilite, i comandanti di circolo, di compagnia, di stazione, di tenenza e di sezione debbono inoltre eseguire d'ordine superiore o di loro iniziativa, le ispezioni straordinarie che speciali esigenze di servizio o di disciplina rendano indispensabili presso qualche reparto, chiedendone il preventivo assenso al comando da cui dipendono o dandone in caso di urgenza a questo giustificazione dopo averle eseguite quando vi provvedano di propria iniziativa e trattisi di reparti fuori sede. I reparti in sede, indipendentemente dalle normali, ispezioni stabilite, devono essere visitati il più frequentemente possibile dai comandanti di compagnia o stazione naviglio, di tenenza o sezione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-378

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Art. 378 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo