Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 374
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di tenenza e di sezione, quando non ne abbiano avuto diretto incarico dalle autorità superiori del Corpo, possono essere delegati dal comandante di compagnia ad eseguire visite ad uffici, od altri servizi a lui demandati, ed essi debbono in tal caso adempiere il mandato, attenendosi ale istruzioni speciali che ricevono ed a quelle generali menzionate nel precedente .
La delegazione può essere data dal comandante di compagnia soltanto pei servizi urgenti ed improrogabili che egli trovisi nell'impossibilità di compiere personalmente, e quando il periodo di tempo necessario a provocare gli ordini del competente comandante di circolo verrebbe a costituire pregiudizievole indugio.
La delegazione non è permessa pei servizi da compiersi fuori della circoscrizione assegnata al comandante di tenenza o di sezione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-374