Regolamento di servizioCapo VIII

Art. 387

In vigore dal 10 apr 2001
Ferme restando le disposizioni del regolamento organico del Corpo pei sottufficiali adibiti alla reggenza degli uffici doganali di ultima classe o ai servizi interni delle dogane o ad altre funzioni diverse dal servizio del reparto, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando, dipendono, per ogni effetto, dal comandante della brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue attribuzioni. Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati e dei drappelli, ai quali si assegnano servizi difficili, che non possano essere diretti personalmente dal comandante della brigata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-387

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