Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 392
In vigore dal 10 apr 2001
Per i lavori d'ordine, i comandanti di tenenza hanno a loro disposizione una guardia; quelli di sezione, delle, brigate volanti più importanti e delle brigate e squadriglie con organico superiore a quaranta militari, possono, per i lavori medesimi, valersi di una guardia per non più di quattro ore al giorno.
Tutti i comandanti suindicati curano personalmente le trattazioni d'ufficio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-392