Art. 1

In vigore dal 10 apr 2001
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125; Viste le istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567; Visto il regolamento per il servizio e la gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze. Sono abrogati: il regolamento di servizio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125; gli delle istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567; e le disposizioni relative al servizio contenute nel regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX Atti del Governo, registro 303, foglio 137. - Mancini.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rd-1

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