Art. 1
In vigore dal 10 apr 2001
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125;
Viste le istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567;
Visto il regolamento per il servizio e la gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Sono abrogati: il regolamento di servizio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125; gli delle istruzioni provvisorie di servizio pei Comandi di gruppo di legioni della Regia guardia di finanza, approvate con R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2567; e le disposizioni relative al servizio contenute nel regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 giugno 1926, n. 1163.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 303, foglio 137. - Mancini.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rd-1