Regolamento di servizioCapo IX

Art. 393

In vigore dal 10 apr 2001
Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce. Si custodiscono personalmente dal comandante del reparto gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali e i sottufficiali, nonché gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del Corpo. Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro Segretario di Stato per le finanze: Mosconi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-393

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Art. 393 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo