Regolamento di servizio›Capo IX
Art. 393
In vigore dal 10 apr 2001
Tanto la corrispondenza ufficiale quanto i registri, i conti e tutte le altre scritture d'ufficio, debbono essere conservate in apposito archivio con le norme stabilite da speciali istruzioni, e, nel caso di tramutamento o di temporanea assenza del titolare dell'ufficio, debbono essere consegnate a chi lo sostituisce.
Si custodiscono personalmente dal comandante del reparto gli atti riservati e le informazioni personali concernenti gli ufficiali e i sottufficiali, nonché gli atti e registri relativi alla mobilitazione eventuale del Corpo.
Della corrispondenza che si riceve o che si spedisce, si prende sempre nota in apposito registro di protocollo.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Mosconi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-393