Regolamento di servizio›Capo VIII
Art. 388
In vigore dal 10 apr 2001
Gli appuntati e le guardie eseguono il servizio che viene loro ordinato; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nella esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste.
Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, essi debbono subito informare il superiore, dal quale il servizio è stato ordinato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-388