Art. 388
Regolamento di servizioCapo VIII

Art. 388

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In vigore dal 10 apr 2001
Gli appuntati e le guardie eseguono il servizio che viene loro ordinato; e non si dipartono dalla consegna ricevuta, tranne quando nella esecuzione del servizio sopravvengano casi di forza maggiore o frodi ed altre infrazioni impreviste. Di ogni modificazione apportata agli ordini ricevuti, essi debbono subito informare il superiore, dal quale il servizio è stato ordinato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-388