Regolamento di servizio›Capo VIII
Art. 384
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di brigata dirigono l'esecuzione del servizio assegnato al personale sottoposto al loro comando, ripartendo fra i componenti la brigata i turni di vigilanza e gli altri compiti di servizio, per modo che, di regola, tutti concorrano in egual misura ai vari servizi.
Essi partecipano alla esecuzione effettiva del servizio, e, quando non vi partecipano, la controllano con saltuari riscontri in tutte le ore.
I predetti comandanti rispondono di qualsiasi infrazione od inconveniente che si verifichi in brigata e che sia imputabile a mancanza di direzione o ad incuria, spettando ad essi di dare indirizzo ed istruzione al personale componente la brigata, anche nei riguardi disciplinari ed economici e nei rapporti con le autorità e col pubblico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-384