Regolamento di servizio›Capo VIII
Art. 390
In vigore dal 10 apr 2001
Qualunque sia il servizio che eseguano, ed anche quando non siano comandate, è dovere degli appuntati e delle guardie:
a) vigilare attentamente per iscoprire il contrabbando e le contravvenzioni alle leggi finanziarie, e provvedere direttamente alla loro repressione quando ne abbiano la possibilità e trovinsi nella circoscrizione della propria brigata, o riferendone altrimenti ai superiori;
b) impedire ogni irregolarità nelle fabbriche, stabilimenti od uffici presso i quali prestino servizio di vigilanza, informandone immediatamente i superiori;
c) rendere conto ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da essi eseguita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-390