Regolamento di servizio›Capo VIII
Art. 387
359 / 394In vigore dal 10 apr 2001
Ferme restando le disposizioni del regolamento organico del Corpo pei sottufficiali adibiti alla reggenza degli uffici doganali di ultima classe o ai servizi interni delle dogane o ad altre funzioni diverse dal servizio del reparto, tutti i sottufficiali non incaricati di esercitare comando, dipendono, per ogni effetto, dal comandante della brigata alla quale sono addetti, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Essi debbono essere destinati di preferenza al comando dei reparti staccati e dei drappelli, ai quali si assegnano servizi difficili, che non possano essere diretti personalmente dal comandante della brigata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-387