Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 368
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di compagnia dirigono e controllano, sotto la loro responsabilità, l'esecuzione del servizio presso i vari reparti, secondo gli ordini permanenti stabiliti dai comandanti di circolo o le disposizioni speciali date dai medesimi comandanti.
In caso d'impreviste e straordinarie esigenze di servizio spetta inoltre ad essi di provvedere anche variando temporaneamente le disposizioni del servizio normale dei dipendenti reparti, salvo a giustificare i provvedimenti adottati con rapporto da trasmettersi immediatamente al superiore.
Parimenti, quando non trovisi alla stessa sede il comandante del circolo, essi debbono provvedere ai servizi straordinari che, per gli affari a lui deferiti nei riguardi della vigilanza, vengano loro richiesti dall'intendente di finanza o dall'ispettore compartimentale dei monopoli, ed assecondare altresì le richieste di provvedimenti urgenti ad essi rivolte dai capi dei servizi o degli uffici, nei quali i militari del Corpo eseguono incarichi di vigilanza e di controllo, informandone poscia il comandante del circolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-368