Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 10

In vigore dal 25 set 1930
Per i telegrammi scambiati per le comunicazioni dirette tra l'Ufficio telegrafico della Città del Vaticano e gli uffici di Roma dell'Italcable o dell'Italoradio, le contabilità saranno eseguite con le norme del precedente articolo, ma scambiate con le Compagnie suddette. Il Governo Italiano si riserva il diritto di controllare dette contabilità presso le Compagnie medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-10

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Art. 10 Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. — Testo vigente | Portale Normativo