Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 7

In vigore dal 25 set 1930
Per i telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per gli Stati esteri, e viceversa, la tassa terminale vaticana sarà fissata, tanto pel Regime europeo che per quello extra-europeo, nella misura uniforme di cent. 7 oro per parola per i telegrammi ordinari. Eccezionalmente, per i telegrammi ordinari scambiati fra la Città del Vaticano e le Colonie e Possedimenti italiani (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia Italiana e Isole italiane dell'Egeo), per le vie dirette italiane per cavo o per radio, la tassa sarà fissata in quella in carta vigente nelle relazioni dell'Italia con le sue Colonie, convertita in oro al cambio adottato, per le tariffe telegrafiche italiane, aumentata di centesimi 9 oro per parola, di cui cent. oro 6,5 a favore dell'Italia, cent. oro 2,5 a favore della Città del Vaticano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-7

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