Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 9
In vigore dal 25 set 1930
I telegrammi di Stato spediti dal Sommo Pontefice e, per Suo ordine, dal Cardinale Segretario di Stato o dai Sostituti della Segreteria di Stato per gli affari straordinari ed ordinari, diretti in Italia (compresa la Repubblica di San Marino), godranno della esenzione di tasse sul percorso italiano.
Detti telegrammi saranno controdistinti dalla qualifica « SVAT » nel preambolo.
Per tutti gli altri telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano diretti in Italia (compresa la Repubblica di San Marino) e viceversa e per i telegrammi scambiati tra la Città del Vaticano e le Colonie italiane e gli Stati esteri, attraverso l'Italia, sarà eseguita regolare contabilità tra il Governo Vaticano ed il Governo Italiano, seguendo le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.
Nel caso dello scambio diretto di telegrammi tra l'Ufficio della Città del Vaticano e gli uffici esteri, saranno presi speciali accordi per le tariffe e per la esecuzione e controllo della contabilità.
Storico versioni
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