Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 14

In vigore dal 25 set 1930
Per tutte le conversazioni telefoniche interurbane scambiate con la Città del Vaticano le contabilità relative saranno eseguite dall'Ufficio telefonico interurbano statale di Roma, anche per le conversazioni da e per gli Stati esteri. Il Governo Vaticano sarà addebitato delle tasse corrispondenti alle tariffe italiane per le conversazioni in partenza dalla Città del Vaticano e verrà accreditato delle tasse vaticane per le conversazioni dirette alla Città del Vaticano. Per il controllo e la liquidazione di tali contabilità si seguiranno le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-14

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Art. 14 Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. — Testo vigente | Portale Normativo