Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 17

In vigore dal 25 set 1930
Le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi dipendenti dai due Governi sono autorizzate a prendere accordi diretti per fissare le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo