Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli
Art. 1
In vigore dal 25 set 1930
Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia.
Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi a disciplinare la circolazione degli autoveicoli nel territorio dei due Stati in esecuzione dell'ultimo comma dell' del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto in Roma addì 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti il 7 giugno 1929; hanno delegato rispettivamente:
il Governo della Città del Vaticano, S. E. il comm. Camillo Serafini, Governatore della Città del Vaticano,
il Governo di S. M. il Re d' Italia, S. E. il cav. di gr. cr. Conte Cesare Maria De Vecchi Di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Governatore onorario di Colonie,
i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
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I cittadini italiani nel territorio della Città del Vaticano ed i cittadini della Città del Vaticano nel territorio del Regno, potranno circolare liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con autoveicoli, purchè si uniformino alla legislazione del luogo ove si trovano, nonché alle disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cpd-1