Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli
Art. 2
In vigore dal 25 set 1930
Per la libera circolazione di cui all'articolo precedente, il Governo della Città del Vaticano si impegna di riconoscere la. licenza di circolazione per autoveicoli nonché le patenti di abilitazione a condurli, che sono rilasciate dal Governo Italiano, ed il Governo Italiano si impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Città del Vaticano intendesse di rilasciare per i propri cittadini. Tale trattamento sarà inoltre esteso, limitatamente a due autovetture per ciascuno, ai titolari pro tempore delle seguenti cariche:
1° i Cardinali residenti in Italia e fuori Roma;
2° i due Principi assistenti al Soglio;
3° il Gran Maestro del S. Ospizio;
4° Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.;
5° il Cavallerizzo Maggiore di S. S.;
6° il Soprintendente generale delle poste;
7° il Vessillifero Ereditario di S. Romana Chiesa;
8° il Comandante della Guardia Nobile;
9° il Comandante della Guardia Palatina;
10° il Consigliere generale dello Stato;
11° il Delegato dell'Amministrazione speciale della Santa Sede;
12° il Direttore dell'Assistenza sanitaria.
Storico versioni
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