Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli
Art. 3
In vigore dal 25 set 1930
Fino a quando la Città del Vaticano non avrà dichiarato di aver provveduto alla istituzione dei propri uffici tecnici per il rilascio del certificato di approvazione per gli autoveicoli e dei certificati di idoneità per i conducenti, i cittadini della Città del Vaticano ed i titolari delle cariche di cui all', dovranno munirsi di tali documenti presso i Circoli ferroviari di ispezione del Regno in base ai quali il Governo della Città del Vaticano rilascerà la licenze di circolazione per gli autoveicoli e le patenti di abilitazione per i conducenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cpd-3