Art. 1

In vigore dal 25 set 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' dello Statuto fondamentale del Regno; Vista la legge 5 giugno 1929, n. 1503, che approva il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, firmato in Roma l'11 febbraio 1929; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-rd-1

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