Convenzione servizi postali

Art. 5

In vigore dal 25 set 1930
Le modalità per la formazione dei dispacci di cui al precedente articolo, l'orario delle consegne e riconsegne dei medesimi e l'itinerario delle singole spedizioni, saranno stabiliti, e, quando occorra, anche modificati di comune accordo fra le due Amministrazioni. Resta peraltro inteso che gli espressi diretti alla Città del Vaticano, in arrivo a Roma negli intervalli fra le varie spedizioni, potranno, a richiesta dell'Amministrazione Vaticana, essere recapitati a mezzo di speciali incaricati della Posta italiana; i quali, a tale scopo, dovranno essere autorizzati ad accedere nell'ufficio postale del Vaticano o presso quell'altro recapito che l'Amministrazione del Vaticano crederà indicare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-5

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