Convenzione servizi postali

Art. 1

In vigore dal 25 set 1930
Convenzione per la esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia. Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di S. M. il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi: 1° a facilitare lo scambio delle corrispondenze e la esecuzione degli altri servizi postali tra i due Stati; 2° a circondare di opportune cautele le comunicazioni postali tra la Città del Vaticano ed i Dicasteri ed Uffici che ne dipendono esistenti fuori del territorio della medesima; 3° ad assicurare la regolarità della trasmissione ed inoltro degli effetti postali tra la Città del Vaticano e gli altri Stati attraverso il territorio del Regno d'Italia; Visti il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto in Roma, addì 11 febbraio 1929; il testo unico delle leggi postali italiane approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni; nonché la Convenzione e gli Accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924; hanno delegato rispettivamente: il Governo della Città del Vaticano: S. E. il comm. Camillo Serafini, Governatore della Città del Vaticano; ed il Governo di S. M. il Re d'Italia: S. E. l'on. Raffaello Riccardi, Sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi; i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli: . Lo Stato della Città del Vaticano istituirà un ufficio postale nel proprio territorio per la esecuzione dei seguenti servizi: a) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione delle corrispondenze di ogni genere, comprese le lettere e le scatolette con valore dichiarato; b) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione dei pacchi postali di tutte le specie ammesse nei servizi italiani; c) emissione e pagamento dei vaglia. Per la installazione di tale ufficio e per il suo funzionamento nel primo anno dalla data di attivazione, l'Amministrazione Italiana si impegna di fornire gratuitamente, a richiesta di quella Vaticana, tutto il materiale tecnico e di consumo (cassette, insegne, bolgette, bolli, sacchi, stampati, ecc.) che possa occorrere per la esecuzione dei servizi suddetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-1

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