Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli
Art. 4
In vigore dal 25 set 1930
La franchigia da tassa di circolazione nel Regno, di cui al precedente è concessa in quanto gli autoveicoli siano di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano residenti nello Stato stesso o dei titolari, pro tempore, delle cariche di cui all' e se ne valgano per uso privato.
Gli autoveicoli di proprietà dei cittadini della Città del Vaticano possono essere condotti anche da persone che non abbiano tale cittadinanza, purchè siano al servizio del proprietario dell'autoveicolo e regolarmente abilitati.
La presente Convenzione entra in vigore da oggi ed avrà effetto fino a quando non sarà denunziata, con preavviso di sei mesi da una delle due Alte Parti.
Città del Vaticano, 28 novembre 1929.
(L. S.) Camillo Serafini.
(L. S.) Cesare Maria De Vecchi Di Val Cismon.
Ambasciatore di Sua Maestà.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
Fani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cpd-4