Convenzione servizi postali
Art. 2
In vigore dal 25 set 1930
Per la esecuzione del servizio delle corrispondenze, saranno osservate le norme seguenti:
a) le corrispondenze spedite con contrassegno del Sommo Pontefice e quelle a Lui dirette, impostate nel Regno, hanno corso in franchigia;
b) il Governo Vaticano potrà collocare buche di impostazione nell'interno del suo territorio, esclusi i lati degli edifici e degli stabili prospicienti sulle piazze e vie che segnano il confine del territorio suddetto;
c) il Governo Italiano consente che l'ufficio postale della Città del Vaticano scambi direttamente corrispondenze ed altri effetti postali con i Dicasteri ed Uffici dipendenti dallo Stato del Vaticano, situati fuori del territorio del medesimo. Tali invii debbono essere effettuati a mezzo di sacchi chiusi e suggellati nei quali però non potranno essere comprese corrispondenze epistolari di carattere privato dirette nel Regno od all'estero; le quali, salvo quelle di cui al seguente , dovranno essere impostate esclusivamente nelle cassette od uffici dei servizi italiani. Il Governo Vaticano assume l'impegno di fare osservare tale disposizione ed a tale scopo disporrà che i sacchi formati dai singoli Dicasteri ed Uffici siano chiusi e suggellati a cura e sotto la personale responsabilità dei rispettivi segretari;
d) il trasporto dei sacchi scambiati tra l'ufficio postale del Vaticano ed i Dicasteri ed Uffici suddetti sarà fatto con personale e veicoli dell'Amministrazione delle Poste Vaticane; tali veicoli, però, indipendentemente dalle altre norme che verranno stabilite in applicazione dell'ultimo capoverso dell' del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, non dovranno portare all'esterno alcuna indicazione - in iscritto o per simboli - riferentesi al servizio postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-2