Art. 2

In vigore dal 25 set 1930
Il presente decreto avrà effetto a far tempo dalla data della firma di ciascun Atto internazionale di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Grandi - Mosconi - Di Crollalanza - Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 299, foglio 147. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-rd-2

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