Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 17
35 / 40In vigore dal 25 set 1930
Le Amministrazioni delle poste e dei telegrafi dipendenti dai due Governi sono autorizzate a prendere accordi diretti per fissare le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-17