Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 13

In vigore dal 25 set 1930
Alle conversazioni telefoniche interurbane in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia o Stati esteri e viceversa, si applicheranno le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana di: lire 1 per l'unità di conversazione ordinaria con l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino); lire 1 oro per l'unità di conversazione ordinaria con Stati esteri. Le tasse vaticane sopra indicate resteranno a favore del Governo Vaticano; esse, per le conversazioni speciali (conversazioni urgenti, di note, ecc.), saranno variate a norma della tariffa italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-13

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Art. 13 Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. — Testo vigente | Portale Normativo