Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 11
In vigore dal 25 set 1930
Il Governo Italiano autorizza i collegamenti telefonici diretti fra la Città del Vaticano e la rete urbana telefonica di Roma, per lo scambio di conversazioni urbane fra i rispettivi utenti.
Le tariffe e le norme relative saranno stabilite di comune accordo fra la Città del Vaticano, il Governo Italiano e la Società concessionaria della rete urbana di Roma.
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