Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 6

In vigore dal 25 set 1930
La tariffa da applicarsi ai telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino) e viceversa sarà la seguente: Telegrammi ordinari - Cent. 9 oro per parola (centesimi 2,5 oro tassa Vaticana; cent. 6,5 oro tassa italiana). Telegrammi urgenti - Il triplo della tassa dei telegrammi ordinari. Telegrammi della stampa - La metà della tassa dei telegrammi ordinari. Detti telegrammi saranno ammessi normalmente dalle ore 21 alle 7. Per tutti i telegrammi la tassa minima è quella corrispondente a dieci parole. Per i servizi speciali (eccettuata l'urgenza e la risposta pagata), si applicheranno le tasse in oro fissate dal Regolamento telegrafico internazionale in vigore, salvo che per il servizio di espresso pagato dal mittente, per telegrammi diretti in Italia, per i quali la tassa fissa di espresso è stabilita in lire 1,10 oro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-6

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