Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 8
In vigore dal 25 set 1930
Per le categorie speciali di telegrammi (urgenti, di stampa, ecc.) le tasse terminali vaticane indicate all'articolo precedente varieranno secondo le norme del Regolamento telegrafico internazionale in vigore e degli Accordi speciali, che potranno essere concordati con l'Amministrazione italiana e con le Amministrazioni estere e Compagnie interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-8