Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 5
In vigore dal 25 set 1930
La corrispondenza telegrafica in partenza dalla Città del Vaticano, e viceversa, sarà soggetta alle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale in vigore e dell'annesso Regolamento internazionale di servizio.
La Santa Sede aderirà alla Convenzione telegrafica internazionale in vigore e nella nomenclatura internazionale degli uffici telegrafici l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano sarà riportato come segue:
lª Colonna 2ª Colonna
Città del Vaticano Stato della Città del Vaticano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-5