Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 1

In vigore dal 25 set 1930
Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia. PREAMBOLO. Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di S. M. il Re d'Italia, riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi: 1° a facilitare lo scambio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra i due Stati; 2° ad assicurare la regolarità delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche tra lo Stato della Città del Vaticano e gli altri Stati, attraverso il territorio del Regno d'Italia; Visto il Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato addì 11 febbraio 1929, hanno a ciò delegato rispettivamente: quello del Vaticano: S. E. il comm. CAMILLO SERAFINI, Governatore dello Stato della Città del Vaticano; quello del Regno d'Italia: S. E. il cav. di gr. croce Conte Cesare Maria De Vecchi Di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Governatore onorario di Colonie, i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli: . Il Governo Italiano in base all' del Trattato dell'11 febbraio 1929, provvederà, a sua cura e spese, all'impianto in un locale della Città del Vaticano, designato dalla Santa Sede, di un Ufficio telegrafico e telefonico, collegato col numero di circuiti che sarà di comune accordo riconosciuto necessario ai bisogni dei servizi, coll'Ufficio telegrafico centrale statale di Roma e con l'Ufficio telefonico centrale interurbano statale di Roma. Il Governo Italiano autorizza inoltre il collegamento telegrafico diretto tra l'Ufficio telegrafico-telefonico della Città del Vaticano e gli Uffici centrali in Roma delle Compagnie Italcable e Italoradio, da servire allo scambio del solo traffico che tali Compagnie sono autorizzate a trasmettere, in base alle concessioni avute dal Governo Italiano medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-1

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