Convenzione servizi telegrafici e telefonici
Art. 3
In vigore dal 25 set 1930
Su richiesta del Governo Vaticano l'Amministrazione telegrafica italiana potrà assumere la manutenzione su territorio Vaticano delle linee telegrafiche e telefoniche e degli impianti telegrafici e telefonici, contro pagamento di un canone annuo da fissarsi di comune accordo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-3