Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 3

In vigore dal 25 set 1930
Su richiesta del Governo Vaticano l'Amministrazione telegrafica italiana potrà assumere la manutenzione su territorio Vaticano delle linee telegrafiche e telefoniche e degli impianti telegrafici e telefonici, contro pagamento di un canone annuo da fissarsi di comune accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo