Convenzione servizi postali

Art. 16

In vigore dal 25 set 1930
Le indennità per smarrimenti, manomissioni ed avarie degli effetti postali, non cagionati da forza maggiore, fanno carico all'Amministrazione nel cui territorio tali casi si verifichino. Quando ciò non possa esattamente determinarsi, la responsabilità dei servizi dell'una o dell'altra Amministrazione sarà accertata mediante inchiesta esperita collegialmente da funzionari delle due Amministrazioni, appositamente di volta in volta designati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-16

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