Art. 13
Convenzione servizi telegrafici e telefonici

Art. 13

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In vigore dal 25 set 1930
Alle conversazioni telefoniche interurbane in partenza dalla Città del Vaticano per l'Italia o Stati esteri e viceversa, si applicheranno le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana di: lire 1 per l'unità di conversazione ordinaria con l'Italia (compresa la Repubblica di San Marino); lire 1 oro per l'unità di conversazione ordinaria con Stati esteri. Le tasse vaticane sopra indicate resteranno a favore del Governo Vaticano; esse, per le conversazioni speciali (conversazioni urgenti, di note, ecc.), saranno variate a norma della tariffa italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-cst-13